art. 180 della Legge 22/4/1941, n.633: L’autore o il suo avente causa può esercitare personalmente i diritti riconosciuti dalla Legge, oppure affidarne la tutela alla Società Italiana degli Autori e degli Editori.
Da diversi anni non sono più “iscritto” alla SIAE perchè mi ero stancato di pagare la quota annuale senza vedermi riconosciuti i diritti maturati dalla vendita e dalle esecuzioni della mia musica. Ad oggi ho ancora un brano che viene venduto regolarmente in tutto il mondo da parecchi anni (perchè in una compilation di disco music “italo disco”) ma del quale non sono più riuscito a farmi pagare il dovuto…
La SIAE afferma di non ricevere più nulla destinato a me, e chi vende (all’estero, per la precisione in Germania) afferma invece di versare regolarmente quanto dovuto. Così, se un giorno vorrò vedere la giustizia trionfare (e i miei diritti rispettati), dovrò ricorrere alla “velocità” ed “economicità” della giustizia italiana…
Bando ai miei problemi personali: la SIAE non ha alcun diritto di raccogliere denaro per conto di chi non è iscritto ai loro “servigi”, quindi la musica (e non solo) di autori NON iscritti alla SIAE (o ad altra organizzazione simile straniera, per la quale in Italia opera la SIAE … ) non è soggetta al pagamento di alcuna cifra a nessuno se non all’autore stesso.
In sostanza non serve la SIAE per tutelare le proprie opere ma solo per riuscire a ottenere il dovuto da chi riproduce la tua musica distribuita dalle case discografiche…
Detto questo: se intendi utilizzare la mia musica per scopi commerciali è sufficiente che tu abbia una regolare licenza rilasciata dal sottoscritto nella quale siano stabiliti i termini di uso ed eventuale distribuzione. Dopo di che NULLA devi a SIAE, SCF, … (o qualunque altra futura invenzione dei soliti furbi!)